Lettera S, T, V, W e Y

Sistema di gestione e controllo
Sistema finalizzato ad assicurare la sana gestione finanziaria dei Programmi Operativi, attraverso la precisa individuazione e ripartizione delle competenze tra i diversi soggetti coinvolti nell’attuazione degli interventi e attraverso l’applicazione di un modello organizzativo di base al quale tutti gli Stati membri devono adeguarsi. Nel documento di descrizione del sistema, sono precisate le procedure per la gestione, per la certificazione e per il controllo delle operazioni del Programma. Tale documento costituisce la principale informativa necessaria all’espletamento della valutazione di conformità dei sistemi di gestione e controllo da effettuarsi al più tardi entro un anno dall’adozione del Programma Operativo e comunque prima della presentazione della prima domanda di pagamento. I nuovi principi generali dei sistemi di gestione e controllo di ciascun Programma Operativo sono indicati all’art. 58 del Regolamento 1083/2006. Esso, unitamente al Regolamento (CE) 1828/2006 identifica il nuovo quadro normativo applicabile ai sistemi di gestione e controllo, definendo un nuovo assetto organizzativo e un rafforzamento di essi.
Spese ammissibili
L’art. 56, comma 4 del Reg. 1083/2006 stabilisce che le norme in materia di ammissibilità delle spese sono definite a livello nazionale, sulla base del disposto combinato dei Regolamenti comunitari relativi ai singoli Fondi Strutturali e al Regolamento di attuazione si possono individuare i vincoli nell’ambito dei quali i singoli Stati membri possono definire le regole di ammissibilità delle spese. Tali vincoli consentono di valutare l’ammissibilità di una spesa sulla base di tre elementi:
periodo di ammissibilità;
tipologia di spesa;
documenti giustificativi.
Strategia del bacino marittimo (Programmazione 2014-2020)
La strategia del bacino marittimo è un “quadro strutturato di cooperazione con riguardo a una zona geografica determinata, elaborato dalle istituzioni dell’Unione, dagli Stati membri, dalle loro regioni e, ove del caso, da paesi terzi che condividono un bacino marittimo; tale strategia del bacino marittimo tiene conto delle specifiche caratteristiche geografiche, climatiche, economiche e politiche del bacino marittimo”. Il Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP) costituisce il principale strumento finanziario dell’UE per il perseguimento degli obiettivi delineati in tale strategia.
Fonte: art. 2 punto 32 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo (Programmazione 2014-2020)
La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo è “un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali e che contribuisce alla realizzazione della strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e che è concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale”. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (CLLD) è uno strumento per coinvolgere i cittadini a livello locale nello sviluppo di risposte alle sfide sociali, ambientali ed economiche; esso è sostenuto dal FEASR, denominato sviluppo locale LEADER, può essere sostenuto dal FESR, dal FSE o dal FEAMP.
Fonti: artt. 2 punto 19, 32,33,34 e 35 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Common Guidance of the European Commission Directorates –General AGRI, EMPL, MARE and REGIO on Community – LED Local Development in European Structural and Investment Funds.
Strategia di comunicazione (Programmazione 2014-2020)
La strategia di comunicazione rappresenta il documento in cui sono specificati l’approccio e le risorse di bilancio delle attività di comunicazione di un determinato Programma; al pari del piano di comunicazione -previsto per il ciclo 2007-2013- copre l’intero settennio ma deve essere oggetto di aggiornamenti annuali. Essa è redatta dall’autorità di gestione e deve essere presentata al Comitato di Sorveglianza per l’approvazione entro sei mesi dall’adozione del Programma.
Fonte: art. 116 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
Factsheet della Commissione: “garantire la visibilità della politica di coesione: norme in materia di informazione e comunicazione per il periodo 2014-2020”;
Sito web della Commissione: http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/visibitily_it.pdf
Strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva – Europa 2020 (Programmazione 2014-2020)
“La strategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” sintetizza “gli scopi e gli obiettivi condivisi che guidano l’azione degli Stati membri e dell’Unione”. Nell’ambito di UE 2020 la Commissione ha proposto per il 2020 cinque obiettivi misurabili dell’Unione, che guideranno il processo di cambiamento e che sono stati tradotti in obiettivi nazionali, che riguardano: l’occupazione, la ricerca e l’innovazione, il cambiamento climatico e l’energia, l’istruzione e la lotta contro la povertà; in attuazionedi tale strategia gli Stati membri presentano annualmente alla CE un Programma Nazionale di Riformache rileva i progressi realizzati e definisce gli interventi da adottare per il raggiungimento degli obiettivi nazionali di crescita, produttività, occupazione e sostenibilità.
Fonti: art. 2 punto 1 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione “Europa 2020Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva” [COM(2010) 2020].
Strategia macroregionale (Programmazione 2014-2020)
La strategia macroregionale è “un quadro integrato approvato dal Consiglio europeo, che potrebbe essere sostenuto tra gli altri dai fondi SIE, per affrontare sfide comuni riguardanti un’area geografica definita, connesse agli Stati membri e ai Paesi terzi situati nella stessa area geografica, che beneficiano così di una cooperazione rafforzata che contribuisce al conseguimento della coesione economica, sociale e territoriale”.
Le principali strategie macro-regionali di interesse per le Regioni Italiane sono la strategia Adriatico-Ionica e la Strategia Alpina.
Fonte: art. 2 punto 31 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Strategie di specializzazione intelligente – smart specialisation strategy (Programmazione 2014-2020)
Sono “le strategie di innovazione nazionali o regionali che definiscono le priorità allo scopo di creare un vantaggio competitivo sviluppando i loro punti di forza in materia di ricerca e innovazione e accordandoli alle esigenze imprenditoriali, al fine di rispondere alle opportunità emergenti e agli sviluppi del mercato in modo coerente, evitando nel contempo la duplicazione e la frammentazione degli sforzi; una “strategia di specializzazione intelligente” può assumere la forma di un quadro politico strategico per la ricerca e l’innovazione (R&I) nazionale o regionale o esservi inclusa”.
Si tratta in particolare di strategie d’innovazione concepite a livello regionale, ma valutate e messe a sistema a livello nazionale, che mirano a valorizzare i settori/nicchie dove si dispongono chiari vantaggi comparativi. Tali strategie sono sviluppate coinvolgendo le parti interessate, come le università e altri istituti di istruzione superiore, l’industria e le parti sociali, in un processo di scoperta imprenditoriale (il cosiddetto “entrepreneurial process of discovery”). Le autorità direttamente interessate da Orizzonte 2020sono strettamente associate a questo processo.
Fonti: Art. 2.3 e Allegato I del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; concetto di “Smart Specialisation” sviluppato nei policy brief del Gruppo “Knowledge for growth” e ripreso nella Comunicazione della Commissione sulcontributo della politica regionale alla “Smart Growth”.
Strumenti finanziari (Programmazione 2014-2020)
“Misure di sostegno finanziario […] per conseguire uno o più obiettivi connessi ai fondi SIE. Tali strumenti possono assumere la forma di investimenti azionari o quasi-azionari, prestiti o garanzie, o altri strumenti di condivisione del rischio, e possono, se del caso, essere associati a sovvenzioni.”
Per la programmazione 2014-2020 sono stati introdotti anche strumenti “semplificati” cioè recanti condizioni prestabilite ed uniformi, i cui contenuti sono adottati dalla Commissione con Regolamento di esecuzione (strumenti “off the shelf”) .
Fonti: art. 2, punto 11 e art. 38 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; art. 2, lettera p) del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione.
Sviluppo sostenibile (Programmazione 2014-2020)
Lo sviluppo sostenibile è un principio volto a conciliare lo sviluppo economico con la salvaguardia degli equilibri ambientali. L’integrazione delle questioni ambientali nella definizione e nell’attuazione delle altre politiche europee (energia, ricerca, industria, agricoltura, ecc.) risulta fondamentale per perseguire l’obiettivo dello sviluppo. Il trattato di Lisbona ha infatti inserito lo sviluppo sostenibile fra gli obiettivi dell’Unione europea (articolo 3, paragrafo 3 del Trattato sull’Unione europea).
Fonte: art.8 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE;
http://europa.eu/legislation_summaries/glossary/sustainable_development_it.htm; http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/urban_it.pdf
 
Tecnologie abilitanti – KET (Programmazione 2014-2020)
Le tecnologie abilitanti sono tecnologie “ad alta intensità di conoscenza e associate a elevata intensità di R&S, a cicli di innovazione rapidi, a consistenti spese di investimento e a posti di lavoro altamente qualificati”; hanno la capacità di innovare i processi, i prodotti e i servizi in tutti i settori economici dell’attività umana; per tale ragione la Commissione le individua come uno degli ambiti elettivi in cui le imprese dovrebbero promuovere gli investimenti in R&I. Un prodotto basato su una tecnologia abilitante, inoltre, utilizza tecnologie di fabbricazione avanzate e accresce il valore commerciale e sociale di un bene o di un servizio.
Fonte: Commission staff working document SEC (2009) 1257 final.
 
Valutazione ex ante
Viene realizzata prima dell’approvazione di un programma e consiste nell’analisi dei punti di forza e di debolezza e delle potenzialità dello Stato membro, della regione o del settore considerato. Valuta la coerenza della strategia e degli obiettivi prescelti con le caratteristiche delle regioni o zone interessate, compresa la loro evoluzione demografica, verificando se la loro natura consente gli obiettivi specifici rispetto alla situazione di partenza.
Valutazione intermedia
La valutazione intermedia prende in considerazione, tenendo conto della valutazione ex ante, i primi risultati degli interventi, la loro pertinenza e il grado di conseguimento degli obiettivi. Valuta inoltre l’impiego dei fondi, nonché lo svolgimento delle attività di sorveglianza e la realizzazione degli interventi.
Viene effettuata sotto la responsabilità di gestione, in collaborazione con la Commissione e con lo Stato membro. E’ effettuata da un valutatore indipendente ed è presentata al Comitato di Sorveglianza del Quadro Comunitario di Sostegno o del Programma Operativo e poi trasmessa alla Commissione.
Valutazione ex post
La valutazione ex post mira a rendere conto, dell’efficacia e dell’efficienza degli interventi e del loro impatto e a consentire di ricavarne insegnamenti per la politica di coesione economica e sociale.
Verte sui fattori di successo o insuccesso registrati nel corso dell’attuazione, nonché sulle realizzazioni e sui risultati, compresa la loro prevedibile durata.
La valutazione ex post ricade nelle responsabilità della Commissione, in collaborazione con lo Stato membro e l’autorità di gestione. Viene eseguita da indicatori indipendenti ed ultimata entro 3 anni dalla fine del periodo di programmazione.
Valutazione ex ante gli strumenti finanziari (Programmazione 2014-2020)
Documento di valutazione funzionale alla costituzione di uno strumento finanziario,che fornisce elementi circa l’esistenza di fallimenti di mercato, o comunque di condizioni di investimento sub ottimali, che valuti il potenziale valore aggiunto dello strumento, che stimi le risorse pubbliche e private che lo strumento sarebbe potenzialmente in grado di drenare, eccetera. La valutazione può essere eseguita “in fasi” e va comunque terminata prima che l’autorità di gestione decida di erogare i contributi del Programma allo strumento, con possibilità di riesame e aggiornamento in corso d’opera; va inoltre presentata in sede di Comitato di Sorveglianza a titolo informativo.
Fonte: Art. 37 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Vincolo di concentrazione tematica (Programmazione 2014-2020)
Vincolo finanziario previsto nei regolamenti, in quanto al fine di contribuire alla realizzazione dei principali obiettivi dellastrategia dell’Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, gli Stati membri sono chiamati a concentrare il sostegno finanziario “sugli interventi che apportano il maggiore valore aggiunto” alla realizzazione di tale strategia, in coerenza anche con le indicazioni del QSC ed in linea con le sfide individuate nei programmi nazionali di riforma dello Stato membro e, se del caso, nelle raccomandazioni del Consiglio.
Nel caso del FSE questa previsione si è tradotta nell’obbligo per le autorità di gestione di concentrare la gran parte (80% -70% – 60% rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) della dotazione finanziaria (quota FSE) del PO su non più di cinque fra le priorità d’investimento individuate nell’art.3.1 del Regolamento (UE) 1304/2014. Inoltre, in ciascuno Stato membro almeno il 20% delle risorse totali dell’FSE deve essere destinato agli interventi che ricadono nell’ambito dell’obiettivo tematico 9 “promuovere l’inclusione sociale e combattere la povertà e ogni discriminazione”.
Nel caso del FESR 80% – 60% -50%, (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere destinato a due o più degli obiettivi tematici dedicati a: ricerca e sviluppo, TIC, competitività delle PMI, transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio. Inoltre il 20%, 15%, 12% (rispettivamente per le regioni più sviluppate, in transizione o meno sviluppate) delle risorse a livello nazionale deve essere dedicato all’obiettivo tematico relativo alla transizione verso un’economia a bassa emissione di carbonio.
Fonti: art. 18 Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Art.4 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Art.4 del Regolamento (UE) 1301/2013 relativo al Fondo europeo sviluppo regionale.
 
White economy (Programmazione 2014-2020)
Con tale termine si identifica il settore dei servizi sanitari e di cura rivolti alle persone. La white economy rappresenta tutto ciò che afferisce, in primo luogo, all’offerta di cure mediche ed alla diagnostica oltre all’assistenza professionale, domiciliare o in apposite strutture, per persone disabili, malate, anziane. Ma la white economy è molto altro, configurandosi come un cluster produttivo dalle molteplici articolazioni. Nel suo perimetro ricade l’industria farmaceutica; rientra, inoltre, nel cluster produttivo l’industria delle apparecchiature biomedicali e per la diagnostica; nonché il vasto segmento dell’assistenza personale, delle badanti e dell’accompagnamento.
Fonte: “Integrare il welfare, sviluppare la white economy” Rapporto Unipol e Censis 9 luglio 2014.
 
Young Employment Initiative – YEI/IOG (Programmazione 2014-2020)
L’iniziativa per l’occupazione giovanile (YEI) è una dotazione di 6 miliardi di euro a livello europeo, decisa nell’ambito dell’accordo sul Quadro Finanziario Pluriennale 2014-2020, adottato dal Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013. “L’iniziativa è rivolta ai giovani con meno di 25 anni disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione, residenti in regioni ammissibili, inattivi o disoccupati, compresi i disoccupati di lunga durata, registrati o meno nelle liste dei disoccupati alla ricerca di un’occupazione. Su base volontaria gli Stati membri possono decidere di ampliare il gruppo obiettivo al fine di includere i giovani con meno di 30 anni”. E’ realizzata nelle Regioni dell’Unione che nel 2012 hanno registrato un tasso di disoccupazione giovanile superiore al 25%. “L’Iniziativa è integrata nella programmazione del FSE.”
L’attuazione dell’iniziativa ha beneficiato di una anticipazione sul bilancio comunitario rispetto al resto della programmazione dei Fondi, pertanto sarà concentrata nel biennio 2014-2015; in Italia è attuata attraverso un Programma operativo nazionale a titolarità del Ministero del lavoro (con una dotazione pari a circa 1.400.0000 euro) del quale le Regioni sono organismi intermedi; il PON intende affrontare le sfide poste dalla Raccomandazione del Consiglio sulla Garanzia Giovani.
Fonti: art. 16 del Regolamento (UE) 1304/2013 relativo al Fondo sociale europeo; Conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013