Lettera C e D

 
Cofinanziamento
Principio generale secondo il quale i finanziamenti derivanti dai Fondi strutturali comunitari devono essere assistiti, in percentuali diverse, a seconda degli Obiettivi, da quote di finanziamento nazionali.
Comitato di Sorveglianza
Il Comitato di sorveglianza ha la funzione di accertare l’efficacia e la qualità dell’attuazione del programma operativo. Il Comitato di Sorveglianza del Programma Operativo, istituito in conformità dell’art. 63 del Reg. (CE) 1083/2006, è in questa fase presieduto dall’Assessore Regionale dell’Economia in quanto ha la delega della Programmazione ed è composto dai rappresentanti delle diverse istituzioni e dei partenariati interessati, a diverso titolo, al Programma.
Controlli finanziari di I livello
Controlli effettuati sulla regolare esecuzione dell’operazione da parte del Beneficiario, sull’ammissibilità della spesa e sulla regolarità e completezza della documentazione trasmessa, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, realizzati dalle strutture di controllo individuate a livello regionale nell’ambito delle strutture e degli organismi coinvolti nella gestione e funzionalmente indipendenti dai responsabili di attività, anche avvalendosi di specifico supporto esterno.
Controlli finanziari di II livello (Audit)
Controlli a campione demandati all’Autorità di Audit, coerentemente alle funzioni attribuite a tale Autorità, tesi a verificare l’efficace funzionamento dei sistemi di gestione e di controllo, la loro idoneità a fornire informazioni circa la correttezza delle dichiarazioni di spesa presentate alla Commissione e circa la legittimità delle relative transazioni economiche. Tali controlli sono inoltre finalizzati alla redazione di rapporti annuali e di un rapporto finale di controllo da presentare alla Commissione, nonché al rilascio di una dichiarazione di chiusura che attesti la validità della domanda di pagamento del saldo e la legittimità delle relative transazioni economiche e, qualora si tratti di chiusura parziale, la legittimità e regolarità delle spesa in questione.
Costi ammissibili
I costi ammissibili sono le spese effettivamente sostenute e portate a rendicontazione dai beneficiari finali per la realizzazione di azioni cofinanziate dai Fondi strutturali, ammissibili al rimborso da parte della Commissione europea. Oltre ad alcuni criteri generali (le spese devono essere effettive, legittime, comprovabili, ecc.), per alcune tipologie di costo la normativa comunitaria prevede specifiche regole di ammissibilità. Il riferimento normativo è da rinvenirsi nel Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n. 196, recentemente modificato dal DPR 5 aprile 2012 n.98, Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006.
Criteri di ammissibilità
I criteri di ammissibilità rappresentano i requisiti di eleggibilità – “regole”- delle operazioni strettamente collegati ai contenuti delle attività, la cui verifica comporta esclusivamente la rispondenza o meno a specifici requisiti , dettati non solo dalle disposizione del Reg. CE 1083/2006 e smi ma altresì dalla normativa vigente comunitaria, nazionale e regionale.
Criteri di selezione
Costituiscono le “regole” per il co-finanziamento delle operazioni distinguendo due macro-categorie: criteri di ammissibilità e criteri di priorità.
In ottemperanza al Regolamento Generale sui Fondi Strutturali (CE) n. 1083/2006, ogni PO deve adottare tali criteri entro 6 mesi dalla data di approvazione del PO, che devono essere esaminati ed approvati nella riunione del primo Comitato di Sorveglianza del Programma, al fine di consentirne l’avvio conformemente alle regole di ammissibilità delle spese.
Capacità istituzionale (Programmazione 2014-2020)
La capacità istituzionale è l’insieme dei processi d’intervento messi in campo per “costruire” o “rafforzare” le capacità della Pubblica Amministrazione funzionali all’efficienza ed all’efficacia delle politiche pubbliche. È prevista come uno degli obiettivi tematici (OT 11) da sostenere con i fondi SIE.
La Capacità istituzionale va distinta dall’Assistenza Tecnica; laddove quest’ultima “dovrebbe concentrarsi solo sull’attuazione dei fondi SIE(ad esempio, rafforzando le risorse umane necessarie per la gestione dei fondi, l’assunzione di consulenti per gli studi, la preparazione di progetti o attività di monitoraggio / valutazione, formazione, networking, ecc.) ed è quindi limitata al periodo di programmazione, la capacità istituzionale ha invece un obiettivo molto più ampio e di più lungo termine e si concentra sulla riforma e il cambiamento sistemico per migliorare le prestazioni intrinseche della pubblica amministrazione, indipendente dalla gestione dei fondi UE”. Sia l’OT 11 che l’Assistenza Tecnica possono contribuire alla realizzazione del Piano di rafforzamento amministrativo (PRA).
Fonte: Linee Guida DPS per la programmazione operativa dell’OT 11; Guidance Fiche (CE) for desk officer “Institutional Capacity Building (Thematic Objective 11)” vers. 2 del 22/01/2014
Codice europeo di condotta sul partenariato (Programmazione 2014-2020)
Il codice europeo di condotta è un insieme di norme finalizzato a sostenere ed agevolare gli Stati membri ad organizzare i partenariati in fase di predisposizione, attuazione, sorveglianza e valutazione dell’Accordo di partenariato e dei programmi operativi.
Tale codice, che è contenuto nel Regolamento della Commissione (UE) 240/2014(atto delegato), oltre a stabilire i principi essenziali per la scelta dei partner, e a definirne le modalità di coinvolgimento, richiede alle autorità di gestione di attivare interventi mirati di assistenza tecnica per il rafforzamento delle capacità istituzionali dei partner stessi. E’ inoltre previsto che la Commissione istituisca un meccanismo di cooperazione per lo scambio delle migliori prassi esistenti negli Stati membri.
Fonte: Regolamento Delegato (UE) 240/2014 della Commissione europea.
Condizionalità ex ante (Programmazione 2014-2020)
La condizionalità ex ante è un “fattore critico concreto e predefinito con precisione, che rappresenta un prerequisito per l’efficace ed efficiente raggiungimento di un obiettivo specifico relativo a una priorità d’investimento o a una priorità dell’Unione – al quale tale fattore è direttamente ed effettivamente collegato e sul quale ha un impatto diretto”.
Nell’ambito dei Programmi Operativi le autorità di gestione hanno operato una valutazione delle condizionalità ex ante collegate alle priorità d’investimentoselezionate. Per quelle solo parzialmente soddisfatte alla data di presentazione del Programma è prevista una road map di attuazione entro il 2016; il mancato completamento delle azioni volte a soddisfare tali condizionalità entro detto termine costituisce un motivo per la sospensione dei pagamenti intermedi a favore delle priorità interessate del programma.
Fonte: art. 2 punto 33 e Allegato IX del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE
Condizionalità Macroeconomica (Programmazione 2014-2020)
Con tale termine si intendono “le misure per collegare l’efficacia dei fondi SIEa una sana governance economica”. “A differenza del precedente periodo di programmazione, tutti i cinque fondi ESI sono ora subordinati al rispetto delle procedure di governance economica. Tale condizionalità si applica per mezzo di due meccanismi distinti:
• un primo filone in base al quale la Commissione può chiedere a uno Stato membro di riprogrammare parte dei finanziamenti quando ciò è giustificato dalle sfide economiche e occupazionali individuate nell’ambito di varie procedure di governance economica; e
• un secondo filone in base al quale la Commissione è tenuta a proporre una sospensione dei fondi ESI quando sono raggiunte determinate fasi delle varie procedure di governance economica.”
Fonte: art. 23 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Comunicazione della Commissione COM(2014) 494 def.: “Orientamenti sull’applicazione delle misure per collegare l’efficacia dei Fondi strutturali e d’investimento europei a una sana gestione economica conformemente all’articolo 23 del regolamento (UE) 1303/2013”.
Conti (Programmazione 2014-2020)
I conti sono i documenti predisposti dall’autorità di certificazione per ciascun Programma operativo e si riferiscono alle spese ammissibili che sono state sostenute durante il periodo contabile (30 giugno-1 luglio) ed inserite in domande di pagamento presentate entro il 31 luglio alla Commissione europea ai fini del rimborso.
Nei conti rientrano anche “gli importi ritirati, recuperati, da recuperare e non recuperabili, nonché una spiegazione delle differenze con le spese dichiarate nelle domande di pagamento presentate nel periodo contabile di riferimento”.
Fonte: art. 137 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
COSME (Programmazione 2014-2020)
Il programma COSME – Programma per la competitività delle Imprese e delle PMI sostituisce la “Linea accesso ai finanziamenti del Programma Quadro per la Competitività e l’Innovazione – CIP” attiva tra il 2007-2013. Tale programma, con una dotazione finanziaria di 2.298,24 milioni di euro, mira a incrementane la competitività e la sostenibilità delle imprese dell’UE sui mercati, a incoraggiare una cultura imprenditoriale e a promuovere la creazione e la crescita delle PMI.
Fonti: articolo 3 del Regolamento (UE) 1287/2013 che istituisce il Programma COSME; http://programmicomunitari.formez.it/content/cosme-2014-2020.
 
Designazione delle Autorità (Programmazione 2014-2020)
La designazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione è la procedura con la quale “lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell’autorità di gestione e, se del caso, dell’autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. Le designazioni si basano su una relazione e un parere” dell’autorità di Audit. In Italia anche questa autorità è designata: l a proposta di designazione dell’autorità di audit viene formulata dall’Amministrazione titolare del Programma ed è sottoposta al parere di conformità dell’Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE.
Fonti: art. 123 e art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Allegato II dell’Accordo di Partenariato Italia.
Designazione delle autorità (Programmazione 2014-2020)
La designazione dell’autorità di gestione e dell’autorità di certificazione è la procedura con la quale “lo Stato membro notifica alla Commissione la data e la forma delle designazioni, che sono eseguite al livello appropriato, dell’autorità di gestione e, se del caso, dell’autorità di certificazione, prima della presentazione della prima richiesta di pagamento intermedio alla Commissione. Le designazioni si basano su una relazione e un parere” dell’autorità di Audit. In Italia anche questa autorità è designata: l a proposta di designazione dell’autorità di audit viene formulata dall’Amministrazione titolare del Programma ed è sottoposta al parere di conformità dell’Organismo nazionale di coordinamento MEF/RGS/IGRUE.
Fonti: art. 123 e art. 124 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE; Allegato II dell’Accordo di Partenariato Italia.
Destinatario finale (Programmazione 2014-2020)
“Una persona fisica o giuridica che riceve sostegno finanziario da uno strumento finanziario”.
Fonte: art. 2 punto 12 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE.
Dichiarazione di gestione e Relazione annuale dei controlli (Programmazione 2014-2020)
La dichiarazione di gestione e la relazione annuale dei controlli sono i documenti predisposti dall’autorità di gestione per la procedura annuale dei conti. La prima conferma che i) “le informazioni sono presentate correttamente, complete ed esatte, ii) le spese sono state effettuate per le finalità previste, quali definite nella normativa settoriale, iii) i sistemi di controllo predisposti offrono le necessarie garanzie quanto alla legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti”. La seconda fa “sintesi delle relazioni finali di revisione contabile e dei controlli effettuati, comprese un’analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati nei sistemi, come anche le azioni correttive avviate o programmate”.
Fonti: art. 59 del Regolamento (UE, EURATOM) 966/2012 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione; Art. 125 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante Disposizioni comuni sui Fondi SIE