La legge regionale 4-8-2015 n. 15 recante “Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”, agli articoli 27 e 28, ha stabilito le funzioni della Città Metropolitana.
Art. 27 Funzioni proprie del libero Consorzio comunale.
- Il libero Consorzio comunale, quale ente di area vasta, è titolare, oltre che delle funzioni già spettanti alle ex province regionali ai sensi della normativa vigente, delle seguenti funzioni proprie già attribuite, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6 marzo 1986, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge:
- in materia di servizi sociali e culturali:
- iniziative e proposte agli organi competenti in ordine all’individuazione ed al censimento dei beni culturali ed ambientali ricadenti nel territorio del libero Consorzio comunale nonché alla tutela, valorizzazione e fruizione sociale degli stessi beni, anche con la collaborazione degli enti e delle istituzioni scolastiche e culturali. Acquisto di edifici o di beni culturali, con le modalità di cui all’articolo 21, secondo e terzo comma, della legge regionale 1° agosto 1977, n. 80 e successive modifiche ed integrazioni. Per l’esercizio delle funzioni suddette, i liberi Consorzi comunali si avvalgono degli organi periferici dell’Amministrazione regionale dei beni culturali ed ambientali;
- realizzazione di strutture e servizi assistenziali, anche mediante la riutilizzazione delle istituzioni socioscolastiche permanenti;
- distribuzione territoriale, costruzione, manutenzione, arredamento, dotazione di attrezzature, funzionamento degli istituti di istruzione media di secondo grado; promozione, negli ambiti di competenza, del diritto allo studio. Le suddette funzioni sono esercitate in collaborazione con gli organi collegiali della scuola;
- in materia di sviluppo economico:
- promozione dello sviluppo turistico e delle strutture ricettive, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi; realizzazione di opere, impianti e servizi complementari alle attività turistiche, di interesse sovracomunale;
- interventi di promozione e di sostegno delle attività artigiane, ivi compresa la concessione di incentivi e contributi, salve le competenze dei comuni;
- vigilanza sulla caccia e sulla pesca nelle acque interne;
- autorizzazione all’apertura degli esercizi di vendita al dettaglio di cui all’articolo 9 della legge regionale 22 luglio 1972, n. 43 e successive modifiche ed integrazioni;
- in materia di organizzazione del territorio e della tutela dell’ambiente:
- costruzione e manutenzione della rete stradale del libero Consorzio comunale, intercomunale, rurale e di bonifica e delle ex trazzere, rimanendo assorbita ogni competenza di altri enti sulle suindicate opere, fatto salvo quanto previsto al penultimo alinea dell’articolo 16 della legge regionale 2 gennaio 1979, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- costruzione di infrastrutture di interesse sovracomunale e provinciale;
- organizzazione dei servizi di trasporto locale interurbano;
- protezione del patrimonio naturale e gestione di riserve naturali;
- Lettera soppressa dall’ art. 12, comma 1, L.R. 1° aprile 2016, n. 5, a decorrere dall’8/4/2016]
- in materia di servizi sociali e culturali:
- Il libero Consorzio comunale svolge, altresì, le seguenti funzioni proprie:
- pianificazione territoriale ed urbanistica, generale e di coordinamento, comprese le opere e gli impianti di interesse sovracomunale, le vie di comunicazione, le reti di servizi ed infrastrutture, i sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici e l’organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale, da attuarsi con le modalità di cui all’articolo 34;
- Lettera abrogata dall’ art. 55, comma 1, L.R. 13 agosto 2020, n. 19, a decorrere dal 21/8/2020]
- organizzazione e gestione in materia di tutela ambientale, entro i limiti della programmazione regionale;
- pianificazione dei servizi di trasporto nel territorio del libero Consorzio comunale; autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale;
- promozione, coordinamento e valorizzazione dello sviluppo economico e sociale, comprese le competenze previste dalle disposizioni dell’articolo 12 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 33, nell’area del libero Consorzio comunale. L’assistenza dei ciechi e dei sordomuti rieducabili deve intendersi estesa, per coloro che sono portatori di handicap aggiuntivi di natura fisica e/o psichica, anche ad attività strutturate a carattere pre-formativo e di orientamento professionale, nonché a specifici percorsi socio-educativi, da svolgersi in età post-scolare e comunque non necessariamente collegate e/o concomitanti con la frequenza di istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e corsi di istruzione e formazione professionale;
- sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali. I liberi Consorzi comunali mantengono la stabile partecipazione, in qualità di soci, nei Consorzi universitari già partecipati dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle previsioni statutarie dei medesimi Consorzi universitari;
- promozione e coordinamento dei sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione in ambito consortile; raccolta ed elaborazione dati nonché assistenza tecnicoamministrativa agli enti locali;
- organizzazione dello sviluppo turistico, entro i limiti della programmazione regionale.
- Ai liberi Consorzi comunali spetta altresì la gestione delle riserve naturali gestite dalle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
- Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite ai liberi Consorzi comunali ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali dei liberi Consorzi comunali.
- A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
- Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 4, i liberi Consorzi comunali continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data dell’entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.
Art. 28 Funzioni proprie della Città metropolitana.
- La Città metropolitana, quale ente di area vasta, oltre che delle funzioni attribuite dall’articolo 27 ai liberi Consorzi comunali, è titolare delle seguenti funzioni proprie:
- adozione ed aggiornamento annuale di un piano strategico triennale del territorio metropolitano, che costituisce atto di indirizzo per l’ente e per l’esercizio delle funzioni dei comuni e delle unioni di comuni compresi nel predetto territorio, anche in relazione all’esercizio di funzioni ulteriori eventualmente delegate o assegnate dalla Regione;
- pianificazione territoriale generale ed urbanistica che, nel fissare vincoli e obiettivi all’attività dei comuni compresi nel territorio metropolitano, individua in ogni caso le aree da destinare all’edilizia residenziale pubblica, convenzionata ed agevolata nonché le strutture di comunicazione, le reti di servizi e le infrastrutture e ne valuta la loro sostenibilità ambientale, ecologica ed energetica nel contesto metropolitano;
- strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici locali del territorio metropolitano, già di competenza comunale;
- mobilità e viabilità nel territorio metropolitano, assicurando la compatibilità e la coerenza della pianificazione urbanistica dei singoli comuni nell’ambito metropolitano e garantendo in ogni caso l’intermodalità dei trasporti nonché l’ottimizzazione dei collegamenti delle aree portuali ed aeroportuali con le infrastrutture autostradali;
- promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale nel territorio metropolitano, anche assicurando sostegno e supporto alle attività economiche e di ricerca innovative e coerenti con la vocazione della Città metropolitana, come delineata nel piano strategico del territorio di cui alla lettera a);
- sostegno e sviluppo dei Consorzi universitari presenti nel territorio nonché degli enti culturali già sostenuti dalle ex province regionali;
- partecipazione diretta alla programmazione, assegnazione e gestione di interventi finanziati con fondi europei, destinati alla Città metropolitana.
- Ai fini dell’individuazione delle risorse necessarie per il finanziamento delle funzioni attribuite alle Città metropolitane ai sensi del presente articolo, il Presidente della Regione, previa delibera di Giunta, previo parere della Commissione Affari istituzionali e della Commissione Bilancio dell’Assemblea regionale siciliana, emana uno o più decreti, sulla base di un’intesa con i competenti organi dello Stato in ordine alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione, allo scopo di assicurare lo svolgimento dei compiti istituzionali delle Città metropolitane.
- A seguito dell’entrata in vigore di ciascun decreto presidenziale si procede alle conseguenti variazioni di bilancio, al fine di consentire l’effettivo esercizio delle funzioni.
- Nelle more dell’adozione dei decreti di cui al comma 2, le Città metropolitane continuano ad esercitare le funzioni attribuite alle ex province regionali alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle disponibilità finanziarie in atto esistenti.